martedì 13 aprile 2010

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ALLA RICERCA DELLA REALE IDENTITA’


STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
ALLA RICERCA DELLA REALE IDENTITA’

Art. 1
(Denominazione e sede)

1.       È costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia, l’associazione culturale denominata “Alla Ricerca della Reale Identità” con sede in via Perodi 108 nel Comune di Pianiga.

Art. 2
(Finalità)

1.       L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale
2.       I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma diretta.
3.       Le finalità che si propone sono in particolare:
a)      Organizzare attività atte a stimolare la conoscenza di se stessi, primariamente tramite la condivisione delle conoscenze sviluppate da Andrea Pangos, Zoran Gruicic e Milica Gruicic, attraverso l’organizzazione di seminari e corsi e la pubblicazione e divulgazione di libri.
b)      Promuovere l’attività artistica di Valentina Pangos.
c)        

Art. 3
(Soci)

1.       Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2.       L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea (o il Consiglio Direttivo). Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di amissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.
3.       Ci sono 3 categorie di soci:
-          ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);
-          sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) – benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).
4.       Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmittibile.

ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)

1.       I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2.       Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3.       I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4.       Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5
(Recesso ed esclusione del socio)

1.       Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2.       Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3.       L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
4.        
Art. 6
(Organi sociali)
1.       Gli organi dell’associazione sono
-          Assemblea dei soci;
-          Consiglio direttivo;
-          Presidente.
2.       Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7
(l’Assemblea)

1.       L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2.       E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3.       L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8
(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:
-          approvare il rendiconto consuntivo o preventivo;
-          fissare l’importo della quota sociale annuale;
-          determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
-          approvare l’eventuale regolamento interno;
-          deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
-          eleggere il Presidente e il consiglio direttivo;
-          deliberare su quant’altro demandatole per legge o statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

ART. 9
(Validità assemblee)

1.       L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli scritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2.       Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3.       Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dai presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone a la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4.       L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole dei ¾ dei soci.

Art. 10
(Verbalizzazione)

1.       Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2.       Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Art.11
(Consiglio direttivo)

1.       Il consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
2.       Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3.       Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati dall’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’atività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art. 12
(Presidente)

1.       Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13
(Risorse economiche)

1.       Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a)      contributi e quote associative;
b)      donazioni e lasciti;
c)         ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2.       L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

Art. 14
(Rendiconto economico-finanziario)

1.       Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2.       Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20. gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associazione.
3.       Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 15
(scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 16
(disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalla leggi vigenti in materia.

Art. 17
(Consorzi/coordinamenti)
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.